Hai ricevuto una convocazione perché una persona o un ente, la «parte istante», ha presentato una domanda di mediazione che ti riguarda. Tu sei la «parte chiamata»: la comunicazione ti informa che è stato fissato un primo incontro, non che qualcuno abbia già deciso chi ha ragione.
Che cosa significa ricevere una convocazione?
La mediazione è un incontro in cui un mediatore imparziale aiuta le parti a cercare una soluzione. Il mediatore non emette una sentenza e non può imporre un accordo. Aderire significa partecipare al confronto: non significa accettare la richiesta della parte istante. Se si raggiunge un’intesa, saranno le parti a definirne il contenuto.
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Leggi la convocazione
Controlla il numero della procedura, la data, l’ora, la sede o le modalità telematiche dell’incontro, il termine per rispondere e i recapiti della segreteria. Conserva la comunicazione.
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Prepara l’adesione
Compila e firma il modulo di accettazione con i tuoi dati e quelli dell’eventuale rappresentante o difensore. Allega un documento d’identità valido, la ricevuta del versamento e, se partecipi tramite un rappresentante per giustificato motivo, la procura speciale sostanziale. Verifica gli allegati richiesti nella convocazione e consulta i costi del primo incontro.
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Invia l’adesione via PEC
Fai pervenire il modulo firmato e gli allegati alla PEC accordaeconcilia@pecimprese.it. Se hai un avvocato, concorda con lui l’invio. Se non disponi di una PEC o devi chiedere un rinvio, contatta la segreteria prima dell’incontro: per il rinvio il regolamento richiede l’adesione, il pagamento e una motivazione.
Se ignori l’invito, chi ne risponde?
Se hai ricevuto la convocazione e non partecipi al primo incontro senza un giustificato motivo, le possibili conseguenze processuali riguardano te, come parte chiamata. Non ricadono automaticamente sulla parte che ha chiesto la mediazione. Il solo mancato invio del modulo non comporta di per sé le conseguenze previste per l’assenza: conta la mancata partecipazione all’incontro.
- In un eventuale giudizio, il giudice può valutare l’assenza come argomento di prova.
- Se la mediazione è condizione di procedibilità e la parte assente si costituisce in giudizio, il giudice la condanna a versare allo Stato una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto.
- Negli stessi casi, se la parte assente perde la causa, su richiesta della controparte il giudice può anche condannarla a pagarle una somma entro il limite delle spese del giudizio maturate dopo la mediazione.
Se non puoi partecipare, comunica l’impedimento alla segreteria e confrontati con il tuo avvocato.
Devo essere assistito da un avvocato?
Sì, se la mediazione è obbligatoria o disposta dal giudice. In questi casi l’avvocato deve assisterti al primo incontro e a quelli successivi.
Per il termine di adesione e le modalità di risposta consulta il regolamento dell’organismo. L’assistenza dell’avvocato è disciplinata dall’art. 8 del D.lgs. 28/2010; le conseguenze dell’assenza ingiustificata dall’art. 12-bis.
Modulo di accettazione
Compila i campi digitali, salva una copia e firma dove richiesto.